Criminologo: nuova professione

Campi di applicazione pratica della figura del criminologo: dalle indagini preliminari alla esecuzione penale in carcere

Altalex,C.Esposito

criminologoLa criminologia può essere definita quale branca scientifica interdisciplinare, sia per l’oggetto dei suoi studi e sia per i metodi utilizzati. Infatti, studia il comportamento “antisociale” dell’uomo, allo scopo di conoscerne le cause, le manifestazioni, gli effetti sulla società, di realizzare interventi trattamentali per reinserire il reo nel contesto sociale, e di prevenire la commissione di ulteriori reati. La criminologia è una scienza empirica, che studia il fenomeno del crimine in toto: l’autore, le cause, la condotta, il fatto di reato, il nesso causale tra la condotta e il fatto, la percezione del crimine, e gli effetti sulla vittima del reato. Quello della criminologia è un approccio interdisciplinare perché abbraccia diversi ambiti, tra i quali psicologia, diritto, pedagogia, sociologia, antropologia, biologia, e medicina.

La criminologia è una branca scientifica relativamente recente, e si è sviluppata utilizzando metodi di ricerca di altre scienze, in particolare del diritto, della sociologia e della psicologia.

La ricerca dell’origine del male, della comprensione del lato oscuro, ha sempre costituito un interesse per l’uomo, e le risposte che questi si è dato, attraverso la religione, la mitologia e la filosofia, affondano le radici nella notte dei tempi.

Lo studio della criminalità attraverso il metodo scientifico nasce, tuttavia, soltanto nella metà del XIX° secolo, con la nascita della Criminologia, che si serve nello studio della realtà criminale dei metodi delle scienze naturali e sociali, ovverossia di indagini individuali, di inchieste sui gruppi campione, e di statistiche di massa. Per potersi definire scientifica, la criminologia ha dovuto svincolarsi da ogni morale, e iniziare a utilizzare i metodi delle scienze naturali e sociali.

Il pensiero criminologico si è evoluto anche grazie alla importante dialettica tra teorie diverse, e per alcuni versi opposte tra loro. La contrapposizione più importante storicamente è quella, propria del diritto penale, della scuola classica rispetto alla scuola positiva.

In sintesi, la prima nasce alla fine del XVIII° secolo, in pieno illuminismo (vede tra i suoi principali esponenti Francesco Carrara e Cesare Beccaria), e si fonda sui concetti di libero arbitrio e imputabilità. Considera il reato quale violazione della norma penale, operata con coscienza e volontà da parte del reo (quindi imputabile perché capace di intendere e di volere), al quale deve seguire una pena con funzione retributiva, con funzione di compensare il danno arrecato alla società con la commissione dell’atto criminoso, e quale contropartita del male compiuto. La seconda, invece, si sviluppa nel secolo successivo, in pieno clima positivista (annovera tra i suoi maggiori rappresentanti Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo) ed ha come fondamenti il determinismo e la pericolosità sociale. Secondo la scuola positiva, chi commette un reato, è stato indotto a farlo da fattori bio-psicologici congeniti o da situazioni ambientali preesistenti; di conseguenza, non ha senso parlare di imputabilità o di funzione retributiva della pena (poiché il reo non ha agito in piena libertà), piuttosto è necessario proteggere la società dal reo, neutralizzando la sua pericolosità sociale, attraverso l’applicazione di misure di sicurezza. Dal determinismo positivista si sono originati due correnti di pensiero: quella del determinismo biologico del Lombroso, e quella del determinismo sociale degli “statistici morali” Quetelet e Guerry.

L’attuale codice penale, c.d. codice Rocco, promulgato nel 1930, ha assorbito i contributi di entrambe le scuole in quanto, accanto ad una pena con funzione eminentemente retributiva, prevede e commina nel caso di pericolosità sociale, la misura di sicurezza, secondo un sistema definito di “doppio binario”.

La storia della criminologia è stata poi costellata dal confronto di tre diversi approcci allo studio del crimine: gli approcci che scaturiscono dai modelli biologici, dai modelli psicologici (entrambi provenienti dal determinismo della scuola positiva) e dai modelli sociologici (quest’ultimo derivante dalla cosiddetta scuola di Chicago, e fondati sul ruolo criminogenetico del contesto socio-ambientale).

La criminologia moderna cerca, invece, di interpretare il fenomeno criminale in modo sempre più integrato e multifattoriale, partendo innanzi tutto, realisticamente, dalla eliminazione della dicotomia tra “persona buona” e “persona delinquente”. Al termine “delinquenza” si è cercato di sostituire, o quanto meno di affiancare quello di “devianza”, per ampliare il campo di analisi, dalla violazione delle norme giuridiche alla violazione delle norme che regolano la vita sociale e collettiva, pur restando scevro il pensiero da ogni atteggiamento moralista.

L’attuale aspetto di interdisciplinarietà della criminologia consente, a maggior ragione, di utilizzare uno sguardo non settoriale nell’analisi dei fenomeni; la diversità dei linguaggi specifici delle scienze che si occupano del tema (dal diritto, alla sociologia, alla psicologia, alla medicina) non allontana ma arricchisce, e consente di tramutare le connessioni e le interrelazioni in complementarità; gli approcci delle singole discipline non prevalgono gli uni sugli altri ma si completano e sono appunto complementari.

Oggi in Italia non esiste l’albo professionale del criminologo (a differenza di altre professioni, come lo psicologo, l’avvocato, il medico), tuttavia, a fronte di una carenza legislativa, esiste un interesse sempre maggiore all’ambito specifico, probabilmente per via dell’approccio multidisciplinare al fenomeno criminoso e perché negli ultimi anni la figura del criminologo è stata resa celebre dai mass media; e d’altronde esiste una domanda, sebbene molto settoriale (da parte della magistratura di sorveglianza; da parte del tribunale per i minorenni; e nella fase della esecuzione penale, nelle carceri, in cui i criminologi sono previsti quali esperti ex articolo 80 dell’ordinamento penitenziario).

Non esiste un albo professionale, e non esiste neanche un percorso di studi dedicato e una laurea in criminologia. È comunemente riconosciuto che il criminologo sia un professionista con competenze interdisciplinari, che può formarsi attraverso percorsi di studi ed esperienze differenti. I percorsi che sembrano essere più “accreditati” prevedono un corso di laurea in giurisprudenza o in psicologia (ma ci sono anche la sociologia e la medicina), con successivo approfondimento, almeno con un master di secondo livello in criminologia, e preferibilmente con esperienze professionali che consentano di approfondire e mettere in pratica le conoscenze, così che non restino solo un bagaglio teorico.

Attualmente la professione è disciplinata, come tutte quelle che non prevedono l’esistenza di un ordine professionale e di un relativo albo, dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che all’articolo 6 rubricato “Autoregolamentazione volontaria”, stabilisce “La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1”.

Nel 2016, un’associazione costituita ai sensi della precitata legge, ha chiesto all’UNI (Ente Italiano di Normazione) di dettare una norma tecnica che configurasse le competenze del criminologo professionista, e dal 23 aprile dell’anno in corso è in vigore la norma numero UNI 11783:2020 che definisce i requisiti relativi all’attività professionale non regolamentata del criminologo, specificandone i compiti e le attività in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF) allo scopo di contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento a livello, non solo nazionale, ma europeo.

Nello scritto che segue si cercherà di individuare i principali campi di applicazione pratica[1] della figura del criminologo alla luce della normativa vigente, dal momento delle indagini preliminari a quello della esecuzione penale.

Sommario1. L’apporto del criminologo nella fase delle indagini preliminari2. La perizia nel processo penale3. Il colloquio criminologico con finalità trattamentaliConclusioni

§ 1. L’apporto del criminologo nella fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari è quella preliminare, appunto, all’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, dominus della fase delle indagini e titolare del potere di

esercitare l’azione penale. L’indagato può anche non avere contezza del loro svolgimento fino alla ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini, e salvo che durante le stesse non si debbano svolgere degli atti garantiti con o senza preavviso. Le indagini sono coperte dal vincolo della segretezza, e la persona che vi è sottoposta può esercitare il diritto di difesa limitatamente alla compatibilità con l’esigenza di segretezza. L’articolo 61 del codice di procedura penale estende espressamente alla persona sottoposta alle indagini i diritti e le garanzie dell’imputato, tuttavia, è ovvio che affinché l’indagato possa esercitare il diritto di difesa e fruire delle garanzie ordinamentali, debba sapere che si sta svolgendo una investigazione a suo carico. Prima di addentrarci sul ruolo eventuale[2] del criminologo durante la fase delle indagini preliminari, è necessario far luce sul tipo di attività che connotano tale fase procedimentale.

L’articolo 329 del codice di procedura penale, sull’obbligo del segreto, stabilisce “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni”.

L’indagato può venire a conoscenza delle indagini per diverse cause: per l’esecuzione a suo carico di una misura cautelare personale; perché gli viene notificata l’informazione di garanzia qualora il pubblico ministero debba compiere atti per i quali sia previsto il preventivo avviso al difensore; perché viene compiuto un atto a sorpresa (a cui il difensore ha diritto di partecipare solo se presente, ma non deve essere preavvisato); perché gli viene notificato l’avviso della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini preliminari, o perché riceve l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

È da precisare che, in questi casi, la scoperta dello svolgimento di indagini, che potremmo definire come discovery anticipata, non sempre implica la possibilità per l’indagato di avere conoscenza degli atti delle indagini svolte fino a quel momento: si pensi, ad esempio, che l’applicazione di una misura cautelare dà il diritto di conoscere gli atti posti a sostegno della misura applicata ma non tutte le attività di indagine; soltanto con l’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato ha il diritto alla conoscenza di tutti gli atti delle investigazioni.

Con l’informazione di garanzia (di cui all’articolo 369 del codice di rito), l’indagato ha solo conoscenza della pendenza di un procedimento, e può nominare un difensore che presenzi agli atti garantiti, e che oltre a ciò svolga investigazioni difensive[3].

Il difensore deve ricevere preventivo avviso, ed ha diritto di assistere, ad alcune attività come l’interrogatorio o il confronto; le sommarie informazioni rese dall’indagato; l’espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili; e l’interrogatorio dinanzi al pubblico ministero.

Altre volte il difensore ha, invece, diritto di presenziare all’atto, ma non di essere preavvertito del suo svolgimento, e la ragione della mancanza di preavviso dipende dalla natura dell’atto “a sorpresa” da svolgere, come la perquisizione o il sequestro.

Infine, vi sono atti ai quali il difensore non presenzia, come l’escussione, dinanzi alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, delle persone informate dei fatti; la consulenza tecnica del pubblico ministero; e lo svolgimento di intercettazioni.

Il criminologo può trovare spazio nella fase delle indagini preliminari, sia a supporto dell’attività della polizia giudiziaria, sia a supporto del pubblico ministero, e sia infine, a supporto del difensore

per il compimento dell’attività congiunta di indagine a scopo difensivo, e per l’espletamento di una consulenza tecnica di parte; in ogni caso si deve ricordare che gli atti delle indagini preliminari, salvo eccezioni[4], non sono utilizzabili in dibattimento, ma utilizzabili nelle fasi precedenti ed in alcuni riti speciali, in quanto il dibattimento è il momento deputato alla formazione della prova: dinanzi al giudice ed in contraddittorio tra le parti.

La polizia giudiziaria, che durante la fase delle indagini preliminari può compiere attività sia di iniziativa che su delega del pubblico ministero, potrebbe dover fare ricorso – al fine di compiere alcune attività – ad ausiliari tecnici.

Normalmente la polizia giudiziaria non necessita del supporto di ausiliari per compiere alcune attività di competenza quali l’arresto, il fermo, l’acquisizione di sommarie informazioni dall’indagato o da persone informate sui fatti[5], né tantomeno per l’esecuzione di perquisizioni e sequestri. Tuttavia, la polizia giudiziaria potrebbe avvalersi delle competenze tecniche di un criminologo per un consulto (ad esempio per una più completa analisi della scena del crimine o per ottenere il profilo criminologico dell’indagato di reato), o per lo svolgimento di operazioni di accertamento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 348 del codice di rito rubricato “assicurazione delle fonti di prova”, che al comma IV stabilisce che “la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”; ovviamente si tratta di accertamenti ripetibili. Si consideri che normalmente le forze di polizia, all’infuori dei reparti specializzati nelle investigazioni, possono non possedere competenze criminologiche.

Il pubblico ministero dirige e svolge le indagini finalizzate alla acquisizione di elementi di prova sia a carico che a discarico della persona indagata. Gli atti di indagine del pubblico ministero sono le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni, i confronti, l’interrogatorio

dell’indagato, della persona imputata in procedimento connesso o collegato, l’assunzione di informazioni da persone che possono riferire fatti utili alle indagini, l’individuazione di persona, e per finire, le consulenze tecniche e gli accertamenti tecnici non ripetibili. Riguardo alle consulenze tecniche, il codice di procedura penale prevede espressamente all’articolo 359 “Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine”.

La norma va letta in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 233 sulla consulenza tecnica fuori dei casi di perizia (in considerazione del fatto che la perizia può essere disposta soltanto dal giudice, e il pubblico ministero, invece, affida soltanto un incarico tecnico al consulente), che detta “Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121[6]. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.

L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone”.

Nei casi in cui gli accertamenti riguardino attività ripetibili, la consulenza tecnica non è un atto garantito, perché è espletata senza avviso e senza partecipazione del difensore dell’indagato; diversamente avviene se si tratta di accertamento tecnico non ripetibile in quanto riguardante persone, cose o luoghi soggetti a modificazione, che richiede l’applicazione dell’articolo 360[7] in base al quale il pubblico ministero è tenuto a pena di nullità della consulenza (nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere sanata nell’ipotesi di concordata acquisizione della relazione)[8] ad avvisare, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare propri consulenti tecnici. È pertanto una deroga al principio generale per cui il pubblico ministero non è tenuto a coinvolgere la persona offesa e l’indagato nella fase di espletamento degli ordinari accertamenti e rilievi.

La differenza tra gli accertamenti ripetibili e quelli non ripetibili non sta solo nella ripetibilità dell’accertamento, ma – ai fini di quanto ci occupa – nel fatto che nel primo caso il ricorso ai consulenti è facoltativo, e nel secondo è obbligatorio.

Il pubblico ministero procede agli accertamenti irripetibili salvo che l’indagato formuli richiesta di incidente probatorio nel termine tassativo di dieci giorni. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, qualora il pubblico ministero ritenesse gli accertamenti tecnici indifferibili, potrebbe disattendere la richiesta dell’indagato e procedere alla esecuzione degli stessi motivando “l’oggettiva necessità di immediata esecuzione dell’indagine tecnica e l’impossibilità assoluta di effettuarla, con identiche prospettive di risultato, in un momento successivo”[9].

Qualora il giudice per le indagini preliminari accogliesse la richiesta di incidente probatorio, provvederebbe a nominare un proprio perito, con maggiori garanzie per l’indagato rispetto all’accertamento effettuato a cura del consulente del pubblico ministero.

L’articolo 73 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale, rubricato “Consulente tecnico del pubblico ministero” stabilisce che “Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito”. Al riguardo è necessario rammentare che la valutazione da parte delle commissioni istituite presso i tribunali, per la nomina sia dei consulenti tecnici d’ufficio che dei periti, da inserire negli elenchi presso gli enti citati, avviene sulla base di una valutazione complessiva del candidato, che parte dal percorso accademico e finisce alle esperienze professionali specifiche: vengono valutati percorso universitario, formazione specialistica nelle materie di competenza, eventuali pubblicazioni, docenze, o impieghi presso enti pubblici o privati quali esperti, e soprattutto, l’effettivo esercizio dell’attività documentata di consulente tecnico di parte, normalmente richiesta per un periodo di almeno cinque anni.

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero deve possedere elevate competenze, perché a lui viene chiesto il compimento di attività materiali e di valutazione critica che richiedono un grado elevato di capacità tecnica. La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre, con pronunce ultraventennali, che i consulenti nominati dal pubblico ministero siano pubblici ufficiali, con tutte le responsabilità che ne derivano.

Qualora il pubblico ministero non nomini quale proprio consulente una persona iscritta nell’albo dei periti, la nomina resta comunque valida. Il legislatore ha dimostrato così di scegliere, per il caso di specie, una soluzione di mezzo tra la totale discrezionalità nella scelta assegnata alle parti private, e i criteri di maggiore rigidità prefissati per la nomina peritale da parte del giudice.

Il pubblico ministero può procedere a nomina di consulente tecnico sia “extra-peritale” che “endo-peritale” a seconda, appunto, che sia intervenuto il giudice con nomina peritale o meno.

Assai discusso è il tema relativo alla applicabilità al consulente, del regime delle incapacità ed incompatibilità del perito, di cui agli articoli 222 e 223 del codice di rito.

Il dettato normativo, tolti i casi di consulenza extra-peritale del pubblico ministero (di cui all’articolo 233 del codice) e i casi di nomina del perito da parte del giudice (di cui all’articolo 222 del codice), nulla prevede in tema di incapacità e incompatibilità del professionista chiamato dal pubblico ministero a svolgere la funzione di consulente tecnico nel corso delle indagini preliminari.

Ricordiamo infine che in questa fase processuale, la persona sottoposta alle indagini può essere supportata oltre che dal proprio difensore, anche da un consulente tecnico, che il primo possa coadiuvare, non solo per le attività di accertamento ma anche per il compimento di indagine preventiva[10].

Il consulente tecnico delle parti private può svolgere attività di indagine a scopo difensivo, autonomamente o congiuntamente al difensore, e quest’ultimo può scegliere – nell’ambito della strategia difensiva – se presentare o meno al giudice gli eventuali elementi di prova raccolti dal consulente. Qualora la persona sottoposta alle indagini sia ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, può nominare – avvalendosi del beneficio in argomento – un consulente tecnico residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo. Diversamente, ovverossia nel caso di consulente tecnico scelto al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali.

Una investigazione iniziale approfondita, alla quale concorre la figura di un criminologo, è importantissima non solo per evitare che vengano disperse o trascurate delle tracce, ma anche per individuare con accuratezza i potenziali testimoni, e per tracciare una potenziale analisi psicologica dell’autore o degli autori del reato. Infatti il criminologo ha, per sua formazione, una approccio differente sia rispetto all’operatore di polizia che rispetto al difensore quale giurista puro. Soprattutto nel caso in cui il criminologo abbia una formazione da psicologo alla base, prezioso diviene il suo contributo nella attività di profiling.

§ 2. La perizia nel processo penale

Nell’ambito dei mezzi di prova (che sono gli strumenti attraverso i quali le fonti di prova producono la prova), troviamo la perizia, che può essere disposta sia in dibattimento che in sede di incidente probatorio prima dell’instaurarsi del dibattimento. La perizia[11] può avere ad oggetto lo svolgimento di alcune indagini che richiedono specifiche competenze di ordine tecnico o

scientifico, oppure la formulazione di giudizi o valutazioni che implicano tali competenze, oppure ancora la acquisizione di dati per rilevare i quali è necessario possedere particolari capacità. Il perito è nominato dal giudice, è suo ausiliare, e come lui deve avere una posizione di perfetta terzietà; pertanto, al perito si applicano le ipotesi di astensione e ricusazione previste per il giudice, perché è necessario che egli sia ed appaia indipendente ed estraneo all’oggetto del processo, al fine di rendere inattaccabile da un punto di vista della bontà e delle utilizzabilità il mezzo di prova. Il giudice può nominare uno o più periti[12] (la perizia sarà singola o collegiale), ed una volta nominato, il perito dovrà presentarsi dinanzi al giudice per ricevere il conferimento dell’incarico con la formulazione dei quesiti, nel contraddittorio delle parti.

Dato che spesso la perizia coinvolge le persone a vario titolo implicate nel procedimento penale, il giudice deve disporre gli opportuni provvedimenti (convocazioni, modalità di espletamento della perizia, giorno, luogo ed ora) perché la perizia possa svolgersi in maniera efficace.

Il giudice ha facoltà di nominare quale perito un professionista non iscritto ad un albo, e ciò non inficia la qualità e la utilizzabilità della relazione peritale finale, come pacificamente riconosciuto anche in giurisprudenza[13].

Il perito svolge quindi gli accertamenti necessari nel termine che gli è dato: normalmente novanta giorni, prorogabile più volte per ulteriori trenta, fino ad arrivare ad un massimo di sei mesi. Al termine rende il suo parere oralmente, anche se viene ordinariamente autorizzato alla presentazione di una relazione scritta. Durante l’espletamento della sua attività, il perito è un pubblico ufficiale in quanto investito dal giudice che lo ha nominato per lo svolgimento di una funzione pubblica. Il perito ha l’obbligo di prestare la sua opera (il suo ufficio può venir meno solo a fronte di cause di incapacità o incompatibilità), ed il rifiuto o l’ingiustificato ritardo, sono punibili (ai sensi dell’articolo 366 del codice penale “Rifiuto di uffici legalmente dovuti”).

La perizia ha lo scopo di consentire la acquisizione di una prova scientifica.

Scientifica è quella prova che, partendo da un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica per accertare l’esistenza di un ulteriore fatto da provare. Ebbene, in tema di prova scientifica “la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra”[14].

È da ricordare che la perizia è inammissibile quando si tratti di stabilire la tendenza a delinquere o il carattere dell’imputato; è invece ammissibile quando si debba accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, oppure la sua pericolosità sociale in vista dell’applicazione delle misure di sicurezza.

Un modo che le parti hanno di controllare l’operato del perito è, oltre a ricusarlo anche dopo la formale investitura, qualora lo stesso versi in situazioni di non imparzialità, anche quello di inserire nella ricerca peritale, l’attività dei propri consulenti tecnici (in numero non superiore ai periti d’ufficio).

L’attività del perito è descritta dall’articolo 228 del codice di rito, che prevede “Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse”.

Dopo l’emanazione della sentenza irrevocabile di condanna, è ammessa la perizia criminologica in relazione alla fase dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, ed anche in tal caso le parti possono nominare consulenti tecnici in relazione ad una perizia già disposta; al di fuori della perizia; o per contrastare il risultato di una perizia già svolta.

Ordinariamente, il criminologo viene investito dell’incarico peritale se psicologo o psichiatra con competenze in campo criminologico.

§ 3. Il colloquio criminologico con finalità trattamentali

Il colloquio è il principale strumento di intervento del criminologo, e le tecniche utilizzate – che consentono di valutare sia gli aspetti verbali che quelli non verbali della comunicazione – sono il vero discrimine tra un colloquio professionale ed una normale conversazione.

Durante la fase della esecuzione della pena, il criminologo concorre alla osservazione scientifica della personalità del reo secondo le previsioni dell’ordinamento penitenziario. Le modalità di accesso, in tale veste, negli istituti penitenziari afferiscono al rapporto contrattuale/convenzionale, di durata predeterminata, che viene a stipularsi tra il singolo professionista e l’amministrazione penitenziaria a seguito di superamento di una selezione per titoli ed esami. Sebbene l’articolo 220 del codice di procedura penale, sul divieto di perizia psicologica, escluda la possibilità di svolgere una perizia sulla abitualità, sulla professionalità nel reato, sulla tendenza a delinquere, sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche dell’imputato; durante la fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza è consentito svolgere l’osservazione scientifica della personalità allo scopo di calibrare il trattamento penitenziario sulle caratteristiche e sulle necessità del singolo individuo. Il quadro normativo di riferimento specifico è costituito dagli articoli 11, 13, e 15 dell’ordinamento penitenziario e dagli articoli 27, 28 e 29 del relativo regolamento di esecuzione, oltre alle circolari emanate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, tra le quali spicca la circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003 sulle aree educative, che distingue sull’argomento tra équipe trattamentale e gruppo di osservazione e trattamento.

L’équipe è quella di cui all’articolo 29 del regolamento di esecuzione, e il gruppo di osservazione e trattamento (più comunemente detto g.o.t.) è un gruppo di cui fanno parte gli stessi membri dell’équipe più ulteriori professionisti.

L’équipe è un gruppo composto dal direttore dell’istituto penitenziario, dal comandante del Reparto di polizia penitenziaria (o da un suo delegato), dal funzionario della professionalità giuridico-pedagogica (in passato, e tutt’oggi per prassi, denominato educatore), dal funzionario della professionalità di servizio sociale (in passato, semplicemente, assistente sociale), e può essere integrato da altri professionisti quali lo psichiatra, e gli esperti individuati dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario (tra cui è prevista la figura del criminologo). Il gruppo di osservazione e trattamento (g.o.t.), è composto dagli stessi professionisti ai quali si aggiungono, sempre ai sensi della citata circolare, tutti coloro che interagiscono con il detenuto e che collaborano al trattamento dello stesso, quali ad esempio l’insegnante, il preposto alle lavorazioni in carcere, il personale volontario, il cappellano o i ministri di culto di altre confessioni, il mediatore culturale (recentemente inserito nel g.o.t. con l’articolo 11 del decreto legislativo n.123/2018), ed eventualmente ancora il mediatore penale, gli operatori sociosanitari del SERT qualora si tratti di soggetto tossicodipendente, gli operatori esterni coinvolti nelle attività lavorative, educative e culturali svolte dai detenuti.

In questa fase, il criminologo potrà utilizzare le acquisizioni documentali (si pensi ai dati giudiziari, penitenziari, sanitari, e sociali), e svolgere colloqui col soggetto detenuto sottoposto a osservazione.

L’osservazione scientifica della personalità, e, in particolare, l’osservazione situazionale del comportamento intramurario, costituisce lo strumento che permette la valutazione anche della pericolosità penitenziaria e sociale del soggetto: l’esito dell’esame personologico può condurre infatti all’adozione di opportuni rimedi gestionali o all’assegnazione ad una struttura o ad una sezione più idonea affinché l’ordine e la disciplina penitenziaria non siano messi in pericolo. L’osservazione viene definita scientifica sia perché condotta con un metodo, e non improvvisata, e sia perché sottoposta a riscontri, anche attraverso l’opera e il confronto dei vari operatori professionali.

Tra le varie figure di professionisti che intervengono, il criminologo è particolarmente interessato ad indagare gli aspetti di criminogenesi e criminodinamica (con l’espressione criminogenesi si fa

riferimento all’evoluzione dei fatti che hanno portato all’evento criminoso e alle motivazioni poste alla base della commissione del reato; con l’espressione criminodinamica, invece, ci si riferisce alla ricostruzione dell’evento, definendone modalità e tempistiche), pertanto egli sicuramente analizzerà la relazione tra l’autore del reato e la sua vittima, partendo dalle motivazioni del crimine fino ad arrivare alla posizione giuridica del reo.

Il criminologo può anche condurre colloqui quello di sostegno o motivazionali, che hanno finalità di sostegno appunto. A tutti i detenuti può capitare di attraversare momenti di crisi e di avere bisogno di sostegno. Gli operatori che il più delle volte si accorgono delle difficoltà del detenuto, e del fatto che necessiti di sostegno, sono quelli che per servizio vi trascorrono più tempo, ovverossia i poliziotti penitenziari, che in prima istanza provvedono a parlare, e consigliare il detenuto se ha necessità che possono essere soddisfatte tramite procedure già conosciute (si pensi all’acquisto di beni, alla richiesta di iscrizione a un corso scolastico, e così via), e comunque segnalano l’eventuale stato di bisogno, di crisi, e la necessità di un sostegno del detenuto al proprio comandante, che può intervenire personalmente e coinvolgere le altre figure professionali.

Le fasi più critiche della detenzione possono individuarsi in base all’esperienza in questi momenti o condizioni[15]: la prima esperienza detentiva; la giovane età o l’età avanzata; i pregressi atti suicidari o anticonservativi; la separazione coniugale; la perdita della potestà genitoriale; la notizia di una malattia fisica grave propria o di un congiunto; la notizia della morte di un congiunto; la notizia di una lunga condanna; il rigetto della richiesta di benefici; la difficoltà di adattamento alla vita del carcere; la misura dell’isolamento; il fatto di essere detenute madri con o senza la prole al seguito; la malattia mentale, e particolari psicopatologie.

Lo scopo precipuo del colloquio di sostegno è di supportare il detenuto e di prevenire gesti suicidari, autolesivi ed etero-aggressivi.

Attraverso il colloquio si cerca di contenere e gestire la sindrome di “prisonizzazione”[16], così definita da Donald Clemmer nel 1940, appartenente al più vasto ambito dei disturbi psichici in

carcere. La “prisonizzazione” o “prigionizzazione” viene descritta come un processo, causato dalla permanenza coattiva del soggetto in carcere, che lo conduce alla spersonalizzazione, alla perdita dell’autostima ed all’annichilimento. Tale processo o sindrome è riconducibile pertanto ai fenomeni causati dalle cc.dd. istituzioni totali: “un’istituzione totale può essere definita come il luogo di resistenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato”17 in cui il disturbo ed il disagio possono trasformarsi in depressione, condurre alla solitudine, e addirittura al suicidio in tutti i casi in cui il soggetto non trovi operatori e struttura in grado di supportarlo ed aiutarlo18.

Conclusioni

Osservando i contesti professionali che consentono una applicazione diretta o indiretta, centrata o marginale della figura del criminologo, ci si avvede che viene generalmente privilegiata la figura del criminologo che sia un professionista nel campo della psicologia o della medicina con successivo approfondimento in criminologia, o anche – ma sicuramente in modo più ridotto – la figura del giurista che abbia successivamente acquisito competenze criminologiche.

Il proliferare di appassionati nel campo e – mi si consenta – di “improvvisati” criminologi, che si definiscono tali, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita solo per aver frequentato un corso in criminologia, probabilmente non aiuta nella concreta e riconosciuta affermazione della figura e della professionalità. Criminologo è chi si sia seriamente formato, continuando a formarsi, non solo grazie ad un percorso accademico ma anche di esperienza reale di tipo professionale, ad esempio nei diversi contesti sopra citati. Oggi quella del criminologo non può essere ancora definita, a rigor di legge, una professione, anche per mancanza di un albo professionale e di un ordine, ma sicuramente indica una competenza, specifica, utile ed importante, alla quale si può concorrere ad attribuire serietà ed importanza, facendo un distinguo tra chi possegga realmente le competenze per definirsi tale e chi invece vi ambisca senza ancora possederle.

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1 Non verranno qui presi in considerazione gli ambiti di applicazione, che richiedono la preliminare nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta del Presidente del Tribunale, in qualità di esperto in criminologia presso il tribunale di sorveglianza, o in qualità di giudice onorario presso il tribunale per i minorenni, in quanto l’ambito è molto ristretto, richiedendo di fatto il conseguimento della laurea preferibilmente in psicologia o in medicina, con successiva scuola di specializzazione, almeno triennale, in criminologia o master universitario di II° livello.

2 Il ruolo, di tipo eventuale, del criminologo nella fase procedimentale delle indagini preliminari, è dovuto al fatto che egli non è un soggetto del procedimento. La terminologia “soggetto del procedimento” è stata introdotta dall’attuale codice di procedura penale, c.d. codice Vassalli, in quanto in precedenza vi era solo la previsione delle parti processuali. I soggetti sono il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l’imputato, il danneggiato dal reato, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, l’offeso dal reato, e il difensore. I soggetti sono portatori di interessi e come tali agiscono; possono avvalersi anche di figure che soggetti non sono, come il perito nominato dal giudice, il consulente nominato dalle parti, gli ausiliari di polizia giudiziaria, gli interpreti, il personale di cancelleria, e così via. Sono, invece, parti nel processo: l’imputato e il pubblico ministero (dette parti necessarie); nonché la parte civile, il responsabile civile, e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria (parti non necessarie).

3 Con l’art. 11, Legge 7 dicembre 2000, n. 397 viene introdotto nel Libro Quinto “Indagini Preliminari e Udienza Preliminare” del codice di procedure penale, il Titolo VI bis sulle investigazioni difensive, al fine di rendere effettiva la parità tra accusa e difesa, così potenziando i poteri di ricerca delle fonti di prova da parte della difesa.

4 Taluni atti delle indagini hanno ab initio valenza probatoria: gli atti originariamente irrepetibili o divenuti irrepetibili successivamente.

5 La Legge 1 ottobre 2012, n. 172 contenente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha disposto che quando la polizia giudiziaria deve assumere sommarie informazioni da persone minori nelle indagini per delitti relativi alla prostituzione e pornografia minorile, deve avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero, al fine di tutelare e supportare il minore durante il compimento di atti potenzialmente traumatici.

6 L’articolo 121 riconosce alle parti, e ai propri difensori, la possibilità di presentare memorie e richieste al giudice tramite deposito presso la sua cancelleria, così garantendo il cosiddetto ius postulandi e il suo corretto funzionamento. Il consulente tecnico è una figura che può supportare, attraverso la consulenza appunto, le parti del processo.

7 L’articolo, rubricato “Accertamenti tecnici non ripetibili” recita “Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4 bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento”.

8 Cass., Sez. V, sentenza del 16 marzo 2015 n. 11086.

9 Cass., Sez. V, sentenza del 24 ottobre 2013 n. 43413.

10 L’attività investigativa, ad esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta dal difensore da solo o congiuntamente a consulente. Si tratta di un’attività pre-procedimentale, in quanto finalizzata a ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, ma destinati ad essere utilizzati soltanto nell’eventualità che si instauri un procedimento penale.

11 L’articolo 220 del codice di procedura penale, rubricato “Oggetto della perizia”, così dispone: “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.

Non è possibile ricorrere ad un’indagine peritale sulle qualità psichiche dell’imputato, indipendenti da cause patologiche, essendo ammesso, nei casi in cui siano presenti disturbi psicologici idonei a incidere sulla capacità di intendere e di volere, soltanto procedere a perizia per accertare l’esistenza e la rilevanza di questi, diversamente da quanto invece è previsto in sede di esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

12 La perizia ha spesso un’importanza decisiva all’interno di un procedimento penale, e per tale ragione è richiesta professionalità da parte di chi la espleta e rispetto di norme stringenti. La persona a cui la perizia è affidata deve possedere una speciale qualificazione. Ciò viene assicurato da un lato, prevedendo come criterio principale per la nomina quello della iscrizione in appositi albi professionali, anche se non si esclude – in via sussidiaria – che il giudice possa fare il ricorso anche ad altri esperti di particolare competenza, e dall’altro lato, imponendo al giudice di disporre una perizia collegiale quando le indagini e le valutazioni appaiono di notevole complessità.

L’albo dei periti è istituito presso ogni tribunale, ed è diviso in categorie, che allo stato non prevedono ancora quella del criminologo. L’albo dei periti è tenuto a cura del Presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto, composto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, dal Presidente del consiglio dell’ordine forense, dal Presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere, o da loro delegati.

13 Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2211 del 19 gennaio 2006, “in tema di perizia e consulenza tecnica, la scelta dell’esperto tra soggetti non iscritti nell’’Albo dei consulenti del giudice non produce alcuna nullità della nomina, né tantomeno incide sulla relazione da questi prodotta, o sulla attendibilità della stessa”.

14 Cassazione penale Sez. IV, sentenza n. 49884 del 2 novembre 2018.

15 È interessante verificare come i cc.dd. “fattori di rischio” vengano esaminati ed enucleati, mettendo a sistema anche i contenuti di precedenti circolari, dalla circolare n. 3233/5683 dell’allora Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del 30 dicembre 1987. Essa distingueva i fattori di rischio suicida (da individuare attraverso l’analisi degli aspetti epidemiologici-anamnestici, di personalità, e affettivi), dai fattori di rischio di subire violenze, e richiedeva a seguito di colloquio, una valutazione globale di massima sul livello di rischio secondo una gradazione prestabilita (minimo, basso, medio, alto, massimo).

16 D. Clemmer, La comunità carceraria, Torino, Giappichelli Editore, 1997

17 E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2010

18 E. Durkheim, Il suicidio. Studio di sociologia, Milano, Rizzoli editore, 2007

Riferimenti bibliografici

E. Calvi, Lo Psicologo al lavoro – Contesto professionale, casi e dilemmi, deontologia, Torino, Franco Angeli, 2002

M. Canepa – S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, Milano, Edizioni Giuffré, 2004

S. Ciappi, Psicopatologia narrativa. Funzionamento del Sé e pratica clinica, Roma, LAS, 2013

Civita A., Massaro P. (a cura di), Devianza e disuguaglianza di genere, Milano, Franco Angeli, 2011

D. Clemmer, La comunità carceraria, Torino, Giappichelli Editore, 1997

P. CORSO, Principi costituzionali e normativa penitenziaria, in P. CORSO (a cura di), Manuale dell’esecuzione penitenziaria, Milano, Monduzzi Editoriale S.r.l., 2017

G. Di Gennaro M. Bonomo, R. Breda, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, Giuffrè Editore, 1987

E. Durkheim, Il suicidio. Studio di sociologia, Milano, Rizzoli editore, 2007

A.E. Ivey, M. Ivey Bradford, Il colloquio intenzionale e il counselling, Roma, LAS, 2004

A. Forza, P. Michielin, G. Sergio, Difendere, valutare e giudicare il minore: Il processo penale minorile, Manuale per avvocati, psicologi e magistrati, Milano, Giuffrè Editore, 2001

E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 2010

G. Gulotta e collaboratori, Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico civile, penale, minorile, Milano, Giuffrè Editore, 2000

G. La Greca, Rieducazione (misure di), in Enc. Dir., vol. 40, Milano, Edizioni Giuffré, 1989

F. Mantovani, Il problema della criminalità, Padova, Cedam, 1984

G. Ponti, I. Betsos Merzagora, Psichiatria e Giustizia, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1993

G. Ponti, I. Betsos Merzagora, Compendio di criminologia. Quinta edizione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008

I. Merzagora e G. Travaini, Il mestiere del criminologo. Il colloquio e la perizia criminologica, Milano, Franco Angeli, 2015

C. Serra, Psicologia Penitenziaria. Sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici, Milano, Giuffrè Editore, 2003

M. Strano, Manuale di Criminologia Clinica, Firenze, Società Editrice Europea, 2003

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