Contrattualistica

Scire lege non hoc est: verba earum tenere, sed vim ac potestatem

I CONTRATTI

Nell’uso corrente in dottrina, i termini “contratto” e “impresa” sono legati in due formulazioni quasi identiche, e tuttavia da tenere distinte perché l’una è (rispetto all’altra) di significato generale e l’altra è (in quel rapporto) di significato speciale.

La prima espressione è “contratti dell’impresa”; la seconda, “contratti d’impresa”. La prima espressione si comprende alla luce di una concezione “globale” dell’impresa, accolta nel codice civile, nella quale soggetto dell’attività d’impresa (“imprenditore”), attività d’impresa (“impresa”) e oggetto dell’attività d’impresa (“azienda”) costituiscono una realtà giuridica unitaria, corrispondente a una organizzazione economica complessa olisticamente considerata (1 ).

In questa ottica si può discorrere di “contratti dell’impresa”, quali contratti posti in essere nell’ambito della specifica realtà organizzata, pur essendo i contratti precisamente stipulati (né potrebbe essere ( altrimenti) dal soggetto dell’attività: l’imprenditore. Rispetto all’espressione “contratti dell’imprenditore”, l’espressione “contratti dell’impresa” può apparire meno esatta, ma è indubbiamente più ricca di significato.

Mentre la prima rilascia esclusivamente l’informazione sulla qualifica del soggetto che pone in essere l’atto (imprenditore che conclude un contratto), la seconda aggrega l’ulteriore informazione che quel soggetto, così qualificato, pone in essere l’atto proprio nell’esercizio della qualifica (imprenditore che conclude un contratto per l’impresa).

Questo arricchimento semantico è indispensabile per cogliere il rapporto tra “contratto” e “impresa”, quale rapporto non tra atto e soggetto, ma tra atto (contrattuale) e attività (d’impresa) (2 ). L’espressione “contratti dell’impresa” si riferisce a tutti i contratti, quali siano, che fanno capo all’impresa: che sono cioè stipulati dall’imprenditore per l’impresa e dunque, metonimicamente, “dall’impresa”.

Secondo una accreditata classificazione: i) i contratti attinenti alla costituzione e organizzazione dell’impresa; ii) i contratti attinenti alla esplicazione dell’attività d’impresa; iii) i contratti attinenti al coordinamento dell’attività d’impresa (ossia: la disciplina convenzionale della concorrenza); iv) i contratti sulla crisi d’impresa (3 ). L’espressione “contratti d’impresa” è invece riferita esclusivamente ai contratti attinenti alla esplicazione della specifica attività d’impresa.

Attraverso tali contratti si esercita l’attività tipica dell’impresa. In questa classe di contratti i termini del rapporto tra atto e attività si precisano peculiarmente; “contratto” e “impresa” si legano infatti in nesso funzionale. Per tali contratti è perciò stata proposta la denominazione di “contratti qualificativi” (4 ).

Altre espressioni ricorrenti sono “contratti commerciali” (che a rigore, nel nostro ordinamento, si riferiscono all’impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c.) e “contratti del consumatore” (quali contratti unilaterali d’impresa, stipulati con il consumatore) (5 ). Esse sono usualmente concepite come altrettante specificazioni dell’espressione “contratti d’impresa”.

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