Privacy

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

Informativa privacy

Informativa privacy regolata da art. 13 GDPR

Il regolamento europeo prevede che, in base alle finalità del trattamento, il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. 12 GDPR).

Ciò avviene tramite l’informativa.

L’informativa è una comunicazione rivolta all’interessato che ha lo scopo di rendere edotto il cittadino, anche prima che diventi interessato sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento.

Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento :principio di accountability

L’informativa ha anche lo scopo di permettere che l’interessato possa rendere un valido consenso, se richiesto come base giuridica del trattamento. In questo caso l’informativa non è solo dovuta in base al principio di trasparenza e correttezza, ma è anche una condizione di legittimità del trattamento.

Occorre distinguere tra le ipotesi in cui i dati sono raccolti direttamente dall’interessato e quella in cui i dati sono acquisiti da terzi.

L’informativa è dovuta ogni qual volta vi sia un trattamento di dati.

L’obbligo di informare gli interessati va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta dei dati.

Non sussiste, invece, obbligo di fornire l’informativa se il trattamento riguarda dati anonimi o dati di enti o persone giuridiche.

Inoltre la persona fisica che effettua il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico, non è tenuta a fornire l’informativa.

Nel caso in cui i dati non siano raccolti direttamente dall’interessato (art. 14 del Regolamento), l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole, e comunque non oltre un mese dalla raccolta dei dati.

Un caso particolare è quello del curriculum vitae, se spontaneamente inviato dal candidato, per il quale l’art. 111-bis del D.Lgs 196/2003 stabilisce che l’informativa deve essere fornita al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del curriculum.

B.SaettaTemi cliccare per approfondire

La privacy non è qualcosa di separato dal rispetto e dalla dignità umana

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